Con un nuovo provvedimento, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha dichiarato l’illiceità del trattamento da parte di un legale per violazione dell’art. 12, co. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), evidenziando che, nelle ipotesi in cui un interessato eserciti uno dei diritti previsti dal GDPR, il libero professionista - in quanto titolare del trattamento - ha l’obbligo di informarlo sulle azioni intraprese in adempimento alla richiesta e, tale informazione, deve essere offerta senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. E’ pur vero che tale termine può essere prorogato di due mesi, ma solo se necessario e sempre tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Anche in tal caso, però, il professionista-titolare è obbligato ad informare il richiedente di tale proroga e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Diversamente, è riscontrabile una violazione della normativa comunitaria in materia di protezione dei dati personali, dalla quale può originare l’intervento correttivo e sanzionatorio dell’Autorità Garante. La precisa e tempestiva gestione dell’esercizio dei diritti dell’interessato si conferma quindi non solo necessaria, ma obbligatoria ai fini del corretto adempimento normativo.