Scuole: Misurazione della temperatura

In generale, l’attuale normativa non dispone l’obbligo per le istituzioni scolastiche di acquisire la temperatura corporea in fase di accesso alle strutture, ma nulla impedisce di attivare questa particolare tipologia di trattamento, ispirata al complesso normativo che disciplina l’attuale contesto emergenziale.

Il Comitato Tecnico Scientifico, nel documento conclusivo relativo alle misure di contenimento del contagio dal virus Sars-CoV-2 nell’ambito del settore scuola, si esprime in questi termini: All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperaturaPertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.

Difatti vige l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria, nonché il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo.

Tuttavia, la Scuola che intende procedere con la misurazione della temperatura dovrà osservare scrupolosamente le indicazioni fornite dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In particolare, le rilevazioni dovranno essere condotte in osservanza delle regole di riservatezza ed i relativi esiti non dovranno essere soggetti a registrazione, se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

In ragione del fatto che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, quando è associata all’identità dell’interessato, costituisce un trattamento di dati personali, non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata, bensì, nel rispetto del principio di “minimizzazione” (trattamento dei soli dati necessari al raggiungimento della finalità), è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge e comunque quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro.

Più precisamente, nell’ipotesi in cui sia rilevata una temperatura corporea superiore a 37,5° di un dipendente dell’Istituzione scolastica, si procederà a registrare tale circostanza solo in relazione al divieto di accesso al luogo di lavoro.

Nella diversa ipotesi di superamento della soglia di temperatura da parte di uno studente, tale rilevazione non dovrà essere registrata, ma occorrerà che il Dirigente scolastico prenda nota dell’esistenza di una causa ostativa all’accesso, affinché provveda ad attivare le idonee misure di isolamento temporaneo e/o di allontanamento.

All’atto della presentazione a scuola, sarà possibile richiedere ai dipendenti e agli studenti di produrre un’autodichiarazione attestante:

  • l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C;
  • di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
  • di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
E’ opportuno evidenziare che quelli contenuti nell’autodichiarazione sono dati relativi allo stato di salute e, pertanto, il loro trattamento è soggetto alla disciplina specifica contenuta all’art. 9 del Regolamento UE n. 2016/679 (cd. GDPR), che ne riconosce la legittimità esclusivamente laddove siano contemporaneamente osservate tutte le norme poste a tutela degli interessati, ai quali sarà necessario offrire apposita informativa indicante, fra l’altro, l’esatta base giuridica posta a fondamento della rilevazione.
In caso contrario, il trattamento dovrà ritenersi illegittimo, con conseguente applicazione delle sanzioni previste, la cui misura sarà determinata anche sulla base della circostanza che – nella maggior parte dei casi – trattasi di interessati-minorenni.

Il team di PA33 ha predisposto un piano di adeguamento per adempiere a quanto prescritto dalle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
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