In generale, l’attuale normativa non dispone l’obbligo per le istituzioni scolastiche di acquisire la temperatura corporea in fase di accesso alle strutture scolastiche, ma nulla impedisce di attivare questa particolare tipologia di trattamento, ispirata al complesso normativo che disciplina l’attuale contesto emergenziale.
Tuttavia, la scuola che intende procedere con la misurazione della temperatura dovrà osservare scrupolosamente le indicazioni fornite dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
In particolare, le rilevazioni dovranno essere condotte in osservanza delle regole di riservatezza ed i relativi esiti non dovranno essere soggetti a registrazione, se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
Più precisamente, nell’ipotesi in cui sia rilevata una temperatura corporea superiore a 37,5° di un dipendente dell’Istituzione scolastica, si procederà a registrare tale circostanza solo se necessario a documentare la ragione che ha impedito l’accesso al luogo di lavoro.
Nella diversa ipotesi di superamento della soglia di temperatura da parte di un soggetto non dipendente (esterno, come ad esempio uno studente), tale rilevazione non dovrà essere registrata, ma occorrerà informare tempestivamente il Presidente della Commissione dell’esistenza di una causa ostativa all’accesso, senza specificare l’esito della rilevazione, affinché organizzi diversamente l’esame del candidato, avvalendosi delle possibilità a tal fine previste dalle istruzioni ministeriali.
Attenzione: il Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado (raggiungibile qui) prevede che, all’atto della presentazione a scuola, il candidato e l’eventuale accompagnatore producano un’autodichiarazione attestante:
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