Con la Circolare n. 9168 del 9 giugno 2020, il Ministero dell’Istruzione ha chiarito che “per pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado si intende la pubblicazione in via esclusiva nel registro elettronico” e che “qualora, invece, l’istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico, è consentita la pubblicazione all’albo della scuola degli esiti degli scrutini”.
Regole analoghe sono previste per la pubblicità degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato.
La precisazione ministeriale si è resa necessaria a seguito dei quesiti formulati dalle Istituzioni scolastiche sulla necessità di tutelare la privacy degli studenti, soprattutto in ragione della loro minore età, alla luce delle disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 2016/679 (cd. GDPR), che ha innovato il sistema di tutele per gli interessati e previsto un importante regime sanzionatorio per il caso di violazioni.
A conferma della rilevanza del tema, registriamo il pieno accoglimento da parte del Ministero delle precisazioni offerte dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, che ha evidenziato come “la pubblicazione online dei voti costituisce una forma di diffusione di dati particolarmente invasiva, e non coerente con la più recente normativa sulla privacy” : insomma, saremmo in presenza di un trattamento illegittimo.
I motivi sono illustrati dallo stesso Garante: soltanto le tradizionali forme di pubblicità degli scrutini possono vantare una specifica base normativa, che consente la tutela dei dati personali degli studenti.
Viceversa, con la pubblicazione on line degli esiti degli scrutini – spiega l’Autorità – “i voti rischiano di rimanere in rete per un tempo indefinito e possono essere, da chiunque, anche estraneo all'ambito scolastico, e per qualsiasi fine, registrati, utilizzati, incrociati con altri dati presenti sul web, determinando in questo modo una ingiustificata violazione del diritto alla riservatezza degli studenti, che sono in gran parte minori, con possibili ripercussioni anche sullo sviluppo della loro personalità, in particolare per quelli di loro che abbiano ricevuto giudizi negativi”.
Confermata, dunque, l’importanza dell’obbligo per le Istituzioni scolastiche di conformarsi alle regole nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, che ad oggi impongono comportamenti virtuosi che, in questa occasione, hanno beneficiato di un chiarimento ministeriale, ma che spesso sono difficilmente realizzabili all’interno dell’agire quotidiano delle scuole, impegnate in un numero sempre maggiore di adempimenti da svolgere in tempi ogni giorno più ristretti.
Su questi presupposti si fonda il nostro quotidiano impegno nell’offrire alle scuole un supporto, rapido, pratico e costantemente aggiornato.
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